O.S.A. DEPOSITA LA DENUNCIA IN PROCURA PER I NUMEROSI EVENTI AVVERSI AL VACCINO NELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Allegato il testo della denuncia depositata da Osa Italia contro le numerose e inaccettabili morti da malore improvviso nelle Forze Armate e di Polizia. (STRALCIO)
Qualcosa si sta muovendo? Qualcuno comincia ad accorgersi che questi farmaci sperimentali stanno facendo un danno enorme e incominciano le denunce! Siamo di fronte al più grande crimine contro l’Umanità e tanti criminali dovranno pagare!
Questo è uno stralcio con una piccolissima parte delle parti salienti della DENUNCIA di OSA alla Procura depositata il 28/12/2022
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Catanzaro
ATTO DI ESPOSTO/DENUNCIA
da:
Il sottoscritto Antonio Porto, nato axxxxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di Segretario Generale Provinciale Caserta dell’O.S. Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato nonché di Segretario Generale Regionale Campania (All. A), elett.te domiciliato ex art. 33 disp.att. c.p.p. in xxxxxxxxx, presso lo studio dell’Avv. Antonietta Veneziano (p.e.c.xxxxxxxxx) dalla quale è rappresentato e difeso giusta nomina in calce al presente atto, espone e rappresenta quanto appresso.
A seguito dell’emanazione dei D.L. 44/2021 – Legge 76/2021 e il D.L. 52/2021 – Legge n. 86/2021, e succ. modifiche e integr., è stato formalmente incaricato dalla Segreteria Nazionale di occuparsi di tutte le iniziative e redazione di documenti finalizzati alla tutela sotto ogni forma dei lavoratori della Polizia di Stato iscritti alla O.S. e non.
Nell’esercizio di tali funzioni in data 13.12.2021 il sottoscritto inoltrava al Presidente della Commissione Rischi ed Etica Saniatria di INCER Institute del Centro Internazione di Eccellenza per la Formazione e Ricerca “INCER Institute” con sede a Firenze, nella persona del Prof. Pierfrancesco Belli, una richiesta di supporto tecnico relativa alla dimostrazione della pericolosità per la salute dei sieri mRNA sperimentali OGM per Covid-19 e della mancanza di sicurezza nella loro produzione, al fine di sospendere l’obbligo vaccinale imposto con D.L. 172/21 del 26 novembre 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché il personale della scuola, del comparto difesa e sicurezza, soccorso pubblico e della Polizia Locale ed altro (All. B).
In data 14 dicembre 2021 il prof. Pierfrancesco Belli trasmetteva relazione tecnica con la quale affermava che “In base al Regolamento UE 2020/1043 sono stati prodotti, vengono distribuiti e somministrati vaccini genici sperimentali OGM con la progressiva obbligatoria estensione della pratica vaccinale a tutta la popolazione italiana. Al contrario rispetto a quanto riportato nel paragrafo 22 dello stesso regolamento dove “In particolare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, uno Stato membro può, per rispondere ad esigenze speciali, escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva i medicinali forniti per rispondere ad un ordine in buona fede non sollecitato, elaborati conformemente alle prescrizioni di un operatore sanitario autorizzato e destinati ad un determinato paziente sotto la sua personale e diretta responsabilità.” (All. C).
Nella predetta relazione venivano espresse le seguenti conclusioni:
A) Come evidenziato nelle schede tecniche, i sieri/vaccini anti COVID 19 che vengono somministrati in Italia sono tuttora in fase di sperimentazione clinica terminando la sperimentazione alla fine dell’anno 2022 per Moderna (All 2a) ed alla fine dell’anno 2023 per Pfizer (All.2b).
1
B) Nelle schede tecniche dei sieri somministrati in Italia vengono elencate sostanze quali ALC-0159 , ALC -0315 e SM-102, rispetto alle quali le stesse case produttrici dichiarano che “il prodotto è solo per ricerca. Non per uso diagnostico o terapeutico umano o veterinario”. Inoltre, rispetto a tali sostanze non sono state condotte valutazioni sulla sicurezza chimica ( Chemical Safety Assessment) , e si afferma che causano, tra gli altri, danni cardiaci, effetti tossici riproduttivi e teratogenici, danni epatici, danni neurologici, narcosi oltre a causare cancro (All.3 - All3a - All3b ).
C) La Direttiva 2001/20 CE (All.4) relativa alle sperimentazioni cliniche a cui fa riferimento il Regolamento UE 2020/1043 sopracitato al paragrafo 2 richiama la dichiarazione di Helsinki: “ I principi di base generalmente accettati per l’esecuzione della sperimentazione clinica umana si fondano sulla protezione dei diritti dell’uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina, cui riferimento, ad esempio, la versione 1996 della dichiarazione di Helsinki. La tutela dei soggetti sottoposti a sperimentazione clinica è garantita da una valutazione dei rischi basata sui risultati di sperimentazioni tossicologiche precedenti qualsiasi sperimentazione clinica, dal controllo dei comitati etici, dalle autorità competenti degli Stati Membri e dalle norme relative alla protezione dei dati personali”
D) Nello stesso Reg. UE 2020/1043, all’art.3, vengono disapplicati ben 28 articoli relativi alle Direttive 2001/18 e 2009/41 che fanno riferimento alle procedure di controllo e notifica sui rischi OGM per la salute umana e per l’ambiente e relativo controllo della nocività del vaccino e dei suoi componenti. Viene inoltre disapplicata la clausola di salvaguardia in virtù della quale uno Stato membro avrebbe potuto vietare l’uso e la commercializzazione di prodotti OGM in caso di valutazione di rischi inerenti la salute umana e l’ambiente. La disapplicazione di questi 28 articoli rende inattendibili i successivi monitoraggi addizionali dei vaccini ad mRNA.
E) L’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID 19 n. 3/2021 del 18 febbraio 2021 dichiara che le attuali sperimentazioni sono le stesse praticate nei campi di concentramento nazisti denominati Human Challenge Studies che “sono sperimentazioni
cliniche nel cui disegno è previsto che i partecipanti, sani, vengano intenzionalmente contagiati con un organismo patogeno infettivo che può essere somministrato in diversi modi: in forma naturale , adattata o attenuata, con maggiore o minore patogenicità, o anche geneticamente modificato ( WHO, 2016b)”. In un documento più recente (2000) WHO “… dichiara espressamente che l’esistenza di cure specifiche per la patologia procurata non è necessaria per l’accettabilità etica di questo tipo di studi”. !!! ( All.5)
F) Nei riassunti delle caratteristiche del prodotto dei sieri Comirnaty (Pfizer) e Moderna (All.2) pubblicate da AIFA si afferma che si tratta di “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale” e che pertanto “agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta”.
2
G) Nelle schede tecniche dei sieri Pfizer e Moderna sono descritti effetti avversi e controindicazioni alla somministrazione quali le reazioni allergiche ai vaccini od ai loro componenti per conseguenti danni gravi alla salute e che i test per verificare tali reazioni non sono stati routinariamente eseguiti.
Il prof. Pierfrancesco Belli concludeva la sua relazione affermando: “Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, si ritiene che il soggetto obbligato al trattamento sanitario in oggetto non venga messo in condizioni di prestare un consenso consapevole, libero ed informato”
(...)
In data 7 e 8 ottobre 2022 si è tenuto a Matera il convegno “Prevenzione e Promozione della Salute per gli operatori della Polizia di Stato” promosso dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ( https://questure.poliziadistato.it/it/Matera/articolo/1058633d5fce08035035796022) nel quale era in programma nella giornata di sabato 8 ottobre la III Sessione “ La Pandemia da Sars-cov-2 tra criticità e ripartenza” con l’intervento su “complicanze post vaccinali” tenuto dal dr. Ernesto Giorgio, Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, poi diffuso dall’emittente JonicaTV (
), dal quale è emerso un numero indecifrato ma notevole di richieste riconoscimento dipendenza causa di servizio per effetti post-vaccinale negli appartenenti Forze di Polizia e Forze Armate, per il quale è stata inoltrata specifica richiesta di chiarimenti da parte della Segreteria Nazionale LES al Dipartimento di Pubblica Sicurezza sia all’Ufficio Relazioni Sindacali che alla Direzione Centrale di Sanità;
(...)
Dall’inizio della somministrazione dei farmaci sperimentali Covid-19 sono numerosi i decessi avvenuti tra le Forze di Polizia e Forze Armate per “malore improvviso” (solo a Catanzaro nella Polizia di Stato si contano 3 decessi per malori improvvisi oltre al capo scorta del Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr. Nicola Gratteri in servizio nel reggino
3
https://www.ansa.it/calabria/notizie/2021/12/12/malore-mentre-fa-jogging morto-poliziotto-in-calabria_119a3351-ef16-49df-a904-9b02615dc8e7.html ; https://www.ilmattino.it/calabria/catanzaro_morto_il_poliziotto_soccorso_dai_tifo si_del_foggia_allo_stadio-6375480.html
https://www.corrieredellacalabria.it/2022/07/18/lutto-nella-questura-di-catanzaro morto-fabio-plastino/ ; https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2022/10/19/questura-di-catanzaro-in lutto-muore-improvvisamente-emanuele-cazzato/263791/ ma, più in generale, a seguito della nota pandemia da SARS-Cov-2, manifestatasi fin dal marzo 2020, la Commissione Europea – sulla base delle raccomandazioni EMA – ha autorizzato l’immissione in commercio di alcuni farmaci, denominati vaccini anti covid19, attraverso la cd. autorizzazione condizionata all’immissione in commercio (CMA) rilasciata dalle Agenzie regolatorie nazionali dei Paesi membri (AIFA per l’Italia),
(...)
attraverso politiche, propaganda e strumenti restrittivi imposti da normative aventi una tale forza obbligatoria da costringere ogni individuo maggiore dei dodici anni di età a correre un serio pericolo per la propria salute.
La campagna vaccinale messa in atto dal governo italiano e dal Ministero della Salute attraverso l’inoculazione dei farmaci in questione è stata contraddistinta da particolare incertezza, da continui mutamenti sulle indicazioni per la somministrazione (per età o situazione sanitaria dei pazienti), da vaccinazione eterologa, da somministrazione di dosi aggiuntive inizialmente non previste (terza e quarta dose), ed altre condotte, tra cui la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) e l’imposizione coatta delle vaccinazione attraverso obblighi di fatto e di diritto (attraverso il D.L. n. 44/2021 - Legge n. 76/2021, e il D.L. n. 52/2021 – Legge n. 86/2021, e succ. modifiche e integr.).
E’ ormai del tutto evidente, anche alla luce degli innumerevoli studi indipendenti effettuati e pubblicati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, che la vaccinazione di massa contro il covid19 ha fallito in termini di efficacia per il contrasto della pandemia, in quanto l’assunzione del farmaco non è in grado di perseguire lo scopo normativo della “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” in funzione della quale il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito con modifiche in legge 17 maggio 2021 n. 76 obbliga l’individuo “a sottoporsi a vaccinazione gratuita” (art. 4, 4bis, 4ter, 4ter.1, 4ter.2, 4quater, 4 quinquies, ma anche l’intero impianto normativo del c.d. green pass e super green pass di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87).
In una recentissima ordinanza interlocutoria (6.7.2022), il Tribunale di Firenze ha sospeso gli effetti di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione di psicologa, adottato dall’Ordine degli Psicologi, sulla base dell’impossibilità “di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario…scopo irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo” stante l’osservarsi di un “…fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”. Nella stessa ordinanza, il Giudice fiorentino non mancava di stigmatizzare il fatto che “…i componenti dei
4
sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare”, aggiungendo come “…a tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi” e concludendo che il cittadino non possa essere costretto a sottoporsi “a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute”.
(...)
La norma europea che disciplina l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei farmaci alla ricorrenza di specifici presupposti è il Regolamento CE n. 507/2006 della Commissione del 29.3.2006 - relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento CE n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio - , che consente una più rapida immissione del farmaco sul mercato a condizione che, da preliminari e meno completi studi clinici (effettuati peraltro su campioni statistici di ridotte dimensioni), risulti dimostrata la prevalenza dei vantaggi/benefici rispetto ai costi/rischi.
Il considerando n. 2 del Regolamento chiarisce che l’autorizzazione condizionata è basata “su dati meno completi di quelli normalmente richiesti ed è subordinata ad obblighi specifici”.
Il considerando n. 6 del Regolamento afferma che “L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è rilasciata prima che tutti i dati siano disponibili”. La non completezza dei dati rende potenzialmente rischioso l’uso del farmaco sottoposto ad autorizzazione condizionata al commercio, che in quanto tale non ha certezza di efficacia e di sicurezza e, per questo, il legislatore europeo ha precisato, nel considerando n. 10, che “È opportuno fornire ai pazienti e agli operatori sanitari informazioni chiare sul carattere condizionato delle autorizzazioni. Tali informazioni devono pertanto figurare chiaramente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo del medicinale in questione.”
64
ESPOSTO/DENUNCIA
i gravissimi fatti descritti nelle premesse, chiedendo che, qualora ritenuti penalmente rilevanti e previa individuazione dei responsabili, sia iscritta notizia di reato a loro carico, per i reati di cui agli artt. 443, 445, 575 e 582 c.p., nonché per tutti gli altri reati che l’Illustrissima S.V. ravviserà dai fatti oggetto del presente esposto, chiedendo la loro punizione a norma di legge.
Chiedo, ai sensi dell'art. 408, co. II, c.p.p., di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 406, co. III, c.p.p., di essere informati circa l'eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.
In via cautelare, se ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di una ragionevole e possibile connessione tra i gravi eventi avversi, anche esiziali, subiti dalla popolazione vaccinata con l’assunzione dei vaccini anti covid-19, si chiede disporsi il sequestro preventivo dei lotti vaccinali delle farmaceutiche produttrici ancora presenti sul territorio e pronte per la somministrazione.
Si chiede inoltre che il P.M. ordini al Governo italiano e/o all’AIFA e/o a ciascuna azienda farmaceutica produttrice dei medicinali denominati vaccini anticovid-19 di acquisire i contratti di fornitura stipulati con l’Autorità nazionale e unionale per conto dello Stato e da somministrare ai cittadini italiani.
Si indicano come persone informate sui fatti, che ben potranno confermare l’esattezza scientifica e tecnica di quanto esposto relativamente alla gravità di condotte che hanno acconsentito, imposto e/o non impedito la commercializzazione e somministrazione alla popolazione, anche in età pediatrica, di medicinali guasti o imperfetti comunemente denominati vaccini anti covid-19, i sig.ri: Ernesto Giorgio, Ufficiale del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, il prof. Pierfrancesco Belli, il Prof. Paolo Bellavite, ematologo; dr. Marco Cosentino, farmacologo; dr. Giovanni Frajese, endocrinologo; dr. Alberto Donzelli, igiene e medicina preventiva; dr.ssa Patrizia Gentilini, oncologa; dr. Eugenio Serravalle, pediatra; dr. Giuseppe Barbaro, cardiologo.
Si nomina sin d’ora quale difensore di fiducia, con delega espressa alla presentazione del presente esposto/denuncia, l’avv. Antonietta Veneziano (p.e.c. antonietta.veneziano@legalmail.it, cod. fisc. VNZNNT79C45M208A), del foro di Lamezia Terme, con ivi studio in Via A. Volta 56, che si nomina quale proprio difensore di fiducia e presso la quale si elegge domicilio.
Caserta, il 28 dicembre 2022
Segretario Generale Provinciale Caserta nonché
Segretario Generale Regionale Campania
dell’O.S. Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato
Antonio Porto
anche per autentica
Avv. Antonietta Veneziano
65